1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale:
a) provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti abilitati ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
b) formula proposte circa i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché in merito agli standard professionali dei docenti;
c) redige e tiene aggiornato il codice deontologico;
d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti all'albo.
2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché di merito alle tecniche e alle procedure di reclutamento.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1, lettera a), e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e formazione professionale.